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Martedì, 24 Gennaio 2023

Cosa è SPID:

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale per accedere  ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Per maggiori informazioni vai al sito SPID

 

Come richiedere gratuitamente le credenziali SPID:

I cittadini maggiorenni che non sono in posssesso di credenziali SPID possono ottenere gratuitamente un’identità digitale SPID di LepidaID attraverso la procedura online sul sito di LepidaID o presentandosi di persona allo sportello dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico muniti di:  **un indirizzo email,  **il cellulare,  **un documento di riconoscimento italiano (carta di identità o passaporto o patente di guida) in corso di validità,  **la tessera sanitaria italiana in corso di validità.

L'accesso all'Ufficio Relazioni con il Pubblico avviene su APPUNTAMENTO prenotabile tramite il servizio online cliccando qui "APPUNTAMENTO", oppure telefonando al Numero Verde gratuito 800-719181  o al tel. 059.568550-551-552-553

 

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Sabato, 20 Febbraio 2021

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Sabato, 13 Luglio 2019

Il servizio è erogato presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48.

 

 

Cos’è la casa dell’acqua

E' il luogo dove acquistare l'acqua risparmiando plastica e denaro.

La casa dell’acqua è una struttura pubblica per potersi rifornire di acqua di rete, la stessa che esce dai rubinetti di casa: è, infatti, collegata alla rete idrica cittadina. L’acqua viene semplicemente resa più fresca grazie a un sistema di refrigerazione e distribuita anche frizzante.

 

 

Dove è posizionata

  • Piazzale Loschi n. 190,  nei pressi del Centro Sportivo di Soliera

 

 

Come utilizzarla

  • Portare delle bottiglie vuote da casa
  • Essere in possesso della tessera ricaribile

 

 

Dove richiedere e ricaricare la tessera

 

 

Costo

  • La tessera ricaricabile costa 5,00 Euro (comprensiva di Euro 1,00 di ricarica)
  • L’acqua naturale e gassata costa 0,05 euro/litro

 

 

Regolamento comunale

Regolamento comunale per l'utilizzo della Casa dell'Acqua

 

 

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Giovedì, 27 Giugno 2019

Il servizio è erogato presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48

 

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà consiste in una libera dichiarazione (di cittadino italiano o comunitario) riguardante stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato e per i quali non è prevista la dichiarazione sostitutiva di certificazione. E' resa nell'interesse proprio del dichiarante e può riguardare anche stati, qualità personali, fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

 

Procedura

  • Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a pubbliche amministrazioni o a gestori privati di pubblico servizio, la firma non deve essere autenticata ed è necessario allegare alla dichiarazione copia del documento di identità valido del dichiarante.
  • Nel caso sia necessario ottenere l'autentica della firma in una dichiarazione sostituitva di atto di notorietà, il diretto interessato (qualsiasi cittadino italiano o comunitario maggiorenne), deve presentarsi personalmente allo sportello, munito di un documento d'identità valido.
  • Il cittadino impossibilitato fisicamente a muoversi può chiedere l'autentica della firma a domicilio.
  • I cittadini di Stati extracomunitari possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

 

Costo

Le autentiche di firma sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 e dei diritti di segreteria di Euro 0,50

 

Tempi di rilascio

Immediato

 

Informazione utili

  • L'Ufficiale di Anagrafe non ha competenza in merito al contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che rimangono in capo al dichiarante e si limita ad autenticare la sottoscrizione verificando che il contenuto del testo riguardi stati, qualità personali o fatti come sopra riportato.
  • L'autentica della sottoscrizione (firma) consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.
  • Il testo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc. ) e tanto meno concretizzare una procura.

 

Modulistica

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Martedì, 25 Giugno 2019

 

Il servizio è erogato presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48

L’autocertificazione o Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, è la possibilità di dichiarare tutta una serie di fatti, stati e qualità personali in sostituzione del certificato corrispondente.

 

Cosa si può autocertificare:

Residenza

Cittadinanza

Godimento dei diritti politici

Stato civile

Stato di famiglia

Esistenza in vita

Nascita o morte

Obblighi militari

Iscrizioni in albi o elenchi pubblici

Esami sostenuti

Titoli di studio

Titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento

Qualifiche professionali

Esiti di partecipazione a concorsi

Stato di disoccupazione

Condizione di pensionato, casalinga, studente

Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria

Reddito o situazione economica, anche per la concessione di benefici e vantaggi previsti dalle leggi speciali

Assolvimento degli obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto

Iscrizioni ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili

Assenza di condanne penali

Persone a carico

Iscrizione a scuola, università

Documenti per la motorizzazione e per i procedimenti di competenza dei comuni

Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile

 

Quando è possibile autocertificare

  • Sempre, quando ci si rivolge ad un ufficio pubblico o a un gestore anche privato di servizio pubblico, che ha la necessità di conoscere dati personali, fatti o situazioni.
  • La Pubblica Amministrazione e i gestori privati di servizi pubblici sono obbligati ad accogliere le autocertificazioni per tutti i casi previsti, mentre i privati sono liberi di accettarle o di richiedere i certificati corrispondenti.
  • I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attendibili da parte di soggetti pubblici italiani.

 

Validità

Le autocertificazioni hanno la stessa validità dell'atto che sostituiscono (ad esempio un'autocertificazione della residenza ha validità di sei mesi cioè quanto il certificato di residenza).

 

Costo

Le autocerficiazioni sono gratuite

 

Modulistica

 

 

Normativa di riferimento: DPR n° 445 del 28/12/2000

 

 

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Martedì, 25 Giugno 2019

Il servizio è erogato presso lo sportello polifunzionale collocato all'interno dell' Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48

Attraverso il portale ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), i cittadini italiani possono scaricare certificati anagrafici e di stato civile per sè e per la propria famiglia e stampare le autocertificazioni precompilate. Per accedere occorre essere muniti di credenziali  SPID oppure CIE (Carta d'Identità Elettronica),  oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi.

Chi non è in possesso di credenziali SPID può ottenere gratuitamente un’identità digitale SPID di LepidaID attraverso la procedura online sul sito di LepidaID o presentandosi di persona allo sportello dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico muniti di:  **un indirizzo email,  **il cellulare,  **un documento di riconoscimento italiano (carta di identità o passaporto o patente di guida) in corso di validità,  **la tessera sanitaria italiana in corso di validità.

 

Tipologia di certificato rilasciato allo sportello:

Cittadinanza

Contestuale: residenza - cittadinanza

Contestuale: residenza - cittadinanza - stato civile - esistenza in vita

Contestuale: residenza - stato civile - cittadinanza

Contestuale: Residenza – Stato di famiglia

Convivenza di fatto

Emigrazione

Esistenza in vita

Godimento dei diritti politici

Irreperibilità

Matrimonio

Morte

Nascita

Residenza

Residenza all'estero per cittadini iscritti in Aire

Stato di famiglia

Stato libero

Unione civile

Vedovanza

 

Validità

  • I certificati hanno validità sei mesi eccetto quelli che contengono dati non soggetti a variazioni che hanno durata illimitata.
  • I certificati anagrafici sono ammessi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Costi

  • I certificati in bollo sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 e dei diritti di segreteria di Euro 0,50
  • I certificati di stato civile sono grautiti

 

Rilascio

Il rilascio è immediato per tutti i certificati, esclusi quelli per i quali è necessaria una ricerca storica e/o d'archivio.

 

Certificati storici

Previa motivata richiesta, l’Ufficiale d’Anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse, in questo caso il richiedente dovrà presentare apposita richiesta e fornire l’esatta data di riferimento. Qualora sia necessaria la consultazione degli archivi, il rilascio del certificato non sarà immediato ma occorreranno alcuni giorni.

 

Informazioni utili

  • I certificati possono essere rilasciati solo a cittadini maggiorenni. 
  • Per i certificati di stato civile (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza...) occorre che si presenti l'interessato; in alternativa è possibile autorizzare al ritiro una  persona di propria fiducia munita di delega e copia del documento di identità del richiedente.
  • Si evidenzia che spetta al dichiarante sapere se la propria fattispecie rientra o meno nei casi di esenzione previsti per legge e lo stesso deve essere in grado di richiamare correttamente la norma di interesse. Se l’ufficiale d’anagrafe non ritiene che l’esenzione richiesta possa essere veramente goduta emette il certificato come richiesto e segnala all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta presunta illecita emissione. L’Agenzia provvederà agli adempimenti conseguenti.

 

 

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Venerdì, 21 Giugno 2019

Il servizio relativo alla richiesta di autorizzazione o rinnovo del contrassegno per l'accesso degli invalidi nelle Zone a Traffico Limitato, è effettuato per i residenti a Soliera presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48.

Il rilascio del contrassegno invalidi è di competenza della Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine

 

Il contrassegno invalidi "europeo"  è di colore azzurro chiaro  ha validità  in tutti i paesi europei e su tutto il territorio nazionale, al di fuori dell’Unione delle Terre d’Argine vengono applicate le disposizioni vigenti stabilite da ciascun Ente.

Nel territorio dell’Unione delle Terre d’Argine Il contrassegno permette: la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL); il parcheggio negli spazi appositamente riservati; la deroga al disco orario/parcometro negli altri stalli di sosta.

 

Autorizzazione a tempo indeterminato

Per il rilascio di autorizzazione a tempo indeterminato e relativo contrassegno invalidi, è necessario presentare i seguenti documenti:

  • Molulo per la richiesta di rilascio compilato e firmato dal richiedente;
  • Certificato rilasciato da medico della U.O. “Medicina Legale” della U.S.L. di appartenenza;
  • n. 1 Foto tessera;
  • Copia del documento d’identità in corso di validità dell'interessato (dovrà firmare, se è in grado,  il proprio contrassegno);

 

Il rilascio di autorizzazione e relativo contrassegno valida a tempo indeterminato, è soggetta a rinnovo quinquennale.


 

Autorizzazione temporanea

Per il rilascio di autorizzazione temporanea e relativo contrassegno invalidi, è necessario presentare i seguenti documenti:

  • Molulo per la richiesta di rilascio compilato e firmato dal richiedente;
  • Certificato rilasciato da medico della U.O. “Medicina Legale” della U.S.L. di appartenenza;
  • n. 1 Foto tessera
  • Copia del documento d’identità in corso di validità dell'interesato (dovrà firmare, se è in grado,  il proprio contrassegno);
  • n. 2 marche da bollo di € 16,00

 

Rinnovo autorizzazione a tempo indeterminato

Il rilascio di autorizzazione e relativo contrassegno valida a tempo indeterminato, è soggetta a rinnovo quinquennale. Per il rinnovo è necessario presentare i seguenti documenti:

  • Molulo per la richiesta di Rilascio compilato e firmato dal richiedente;
  • Certificato rilasciato dal medico curante che attesti il persistere delle condizioni sanitarie già dichiarate
  • n. 1 Foto tessera
  • Copia del documento d’identità in corso di validità dell'interessato (dovrà firmare, se è in grado,  il proprio contrassegno);

 

Soggetto impossibilitato alla firma

Nei casi in cui l'interessato si trovi in una situazione di impedimento temporaneo o permanente alla sottoscrizione e alla dichiarazione, la richiesta può essere presentata da un suo incaricato, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

 

Modulistica

 

Informazioni utili

  • il contrassegno è rilasciato indicativamente in 10 giorni
  • è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo, bensì alla  persona portatrice di handicap che deve essere presente sul veicolo
  • deve essere esposto, in originale,nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli
  • la domanda può essere compilata anche da una persona delegata munita di delega e documento d’identità
  • Il contrassegno invalidi è strettamente personale e in caso di scadenza o decesso del titolare, trasferimento di residenza in altro Comune deve essere obbligatoriamente restituito.
  • in caso di furto o smarrimento è possibile richiedere il duplicato del contrassegno invalidi e/o dell'autorizzazione, presentando apposita richiesta con in allegato n. 1 foto tessera;

Competente per il procedimento di rilascio, è la Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine, alla quale occorre rivolgersi per ulteriori e specifiche informazioni.

 

 

 

 

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Giovedì, 20 Giugno 2019

Il servizio di richiesta del permesso per l'accesso di autoveicoli nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) è effettuato presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48

Il rilascio delle autorizzazioni per l'accesso e la sosta in Area Pedonale e nella Zona a Traffico Limitato del Comune di Soliera, è di competenza della Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine.

 

PERMESSI PERMANENTI

I permessi sono biennali e possono essere rilasciati a Residenti e altre Categorie come per le attività economiche, imprese, pubblici esercizi, rappresentanti, manutenzione.

 

PERMESSI TEMPORANEI

I permessi possono essere giornalieri o temporanei ed hanno una validità massima di giorni 30. Essi consentono il transito e/o la sosta  nelle Zone pedonali,  nelle Zone a Traffico Limitato  nelle Zone a regolamentate dai dispositivi a tempo/pagamento

 

Procedura

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o da un suo delegato, munito di una copia del documento d'identità valido del richiedente.

  • Permesso permanente:  la richiesta deve essere formulata in marca da bollo, dal soggetto interessato o da suo delegato, con il modulo predisposto e consegnata all'URP;
  • Permesso temporaneo: la richiesta deve essere formulata motivando le esigenze, dal soggetto interessato o da suo delegato. La domanda va presentata alla Polizia Locale di Soliera.

 

Documenti da allegare

  • copia del libretto di circolazione dell'automobile
  • targa dell'autoveicolo da inserire sul modulo
  • copia del documento d'identità del richiedente
  • n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 per la richiesta/rilascio di permesso permanente

 

Rinnovo del permesso

La richiesta di RINNOVO di un permesso permanente deve essere presentata con l'apposito modulo in marca da bollo. 

 

Termini di rilascio

  • Permesso permanente: il procedimento è concluso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (timbro di protocollo in entrata)
  • Permesso temporaneo: viene rilasciato al momento della richiesta

 

Costo

  • n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sulla domanda per il permesso/rinnovo permanente
  • n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 che sarà apposta dall'ufficio competente sul permesso rilasciato

 

Modulistica

 

Informazioni utili

Competente per il procedimento di rilascio, è la Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine, alla quale occorre rivolgersi per ulteriori e specifiche informazioni.

 

 

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Giovedì, 20 Giugno 2019

Il servizio relativo alla consegna della comunicazione di cessione di fabbricato e comunicazione di ospitalità di cittadino straniero,  è effettuato presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48

Il procedimento è teso a comunicare agli organi di Pubblica Sicurezza, la cessione di un alloggio e/o l'ospitalità di un cittadino straniero, relativamente ad abitazioni situate nel territorio comunale.

 

Cessione di fabbricato a cittadini italiani o cittadini stranieri comunitari

Chiunque, per un periodo superiore a 1 mese, consenta l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, o ne ceda la proprietà o il godimento, (es. ospitalità, comodato d'uso, locazione, ecc.) a cittadini italiani o cittadini stranieri comunitari, ha l'obbligo di darne comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore.
La registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dei contratti di locazione, di comodato d'uso o di vendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato e pertanto, solo in questi casi, la comunicazione non deve essere fatta.

 

Procedura

La comunicazione, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, deve essere consegnata all'Ufficio cessione di fabbricato della Questura, in alternativa può essere consegnata allo sportello dell'URP, il quale provvederà al successivo inoltro al Commissariato/Questura competente.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Polizia di Stato 

 

Modulistica

Modulo cessione di fabbricato a cittadino italiano o comunitario

 

Normativa di riferimento: art. 12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191

 

 

Cessione di fabbricato e/o ospitalità di cittadini  stranieri extracomunitari

Chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio, ospiti un cittadino straniero extracomunitario o apolide (anche se parente o affine), ceda allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili (es. locazione, ospitalità, comodato d'uso, vendita ecc), oppure lo assuma  alle proprie dipendenze, ha l'obbligo di darne comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore.

 

Procedura

La comunicazione, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, deve essere consegnata all'Ufficio Immigrazione della Questura, in alternativa può essere consegnata allo sportello dell'URP, il quale provvederà al successivo inoltro al commissariato/Questura competente.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Polizia di Stato 

 

Modulistica

Modulo cessione fabbricato e/o ospitalità cittadino straniero extracomunitario

 

 

Normativa di riferimento: art. 7  D.Lgs 25.07.1998 n° 286

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