In sede di conversione in Legge del D.L. “Agosto” le agevolazioni COSAP spettanti ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (banchi di mercato) sono state ulteriormente estese dal legislatore nazionale rispetto a quanto già previsto dal Comune di Soliera.

 

Il Comune di Soliera con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/07/2020 aveva disposto l'esenzione dal pagamento del canone Cosap per l’intero anno 2020 per tutte le occupazioni di suolo realizzate da operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche su posteggio ed in forma itinerante ivi compresi i cosiddetti “spuntisti”, nonché dai produttori agricoli. Restavano soggetti al pagamento coloro che alla data del 31/08/2020 non risultavano in regola con il pagamento della COSAP relativa all’anno 2019.

 

Alla luce di tale novità normativa quanto richiesto con avviso di pagamento a questi soggetti risulta superiore a quanto dovuto dagli stessi.

Al fine di gestire tali posizioni, nel caso in cui l'avviso risulti saldato, si evidenziano le seguenti possibilità:

 

1 – compensazione d'ufficio di quanto versato in eccedenza per l'anno 2020 con quanto dovuto per l'anno 2021 (o per la rata successiva in caso di pagamento rateale);

 

2 – se in alternativa il contribuente preferisce ottenere il rimborso di quanto versato in eccedenza (non avvalendosi della compensazione ma richiedendo la liquidazione della somma versata in eccedenza) è necessario compilare apposito modulo che dovrà essere trasmesso ad ICA srl mediante PEC/mail o consegna diretta.

 


 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/07/2020

 

L'Amministrazione Comunale, al fine di alleggerire la pressione fiscale in capo ai titolari delle attività commerciali ad artigianali nell'attuale contingenza epidemiologica,

ha disposto l'esenzione dal pagamento del canone Cosap per l’intero anno 2020:

 

- per le occupazioni di suolo realizzate da imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e alla Legge Regionale n° 14 del 26/07/2003;

 

- per le occupazioni di suolo realizzate da attività artigianali che vendono per asporto e che effettuano il consumo sul posto (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio,...);

 

- per le occupazioni di suolo realizzate da attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche in strutture fisse (chioschi), artigianali per vendita merce/esposizione merce/spazi di attesa per la clientela;

 

- per tutte le occupazioni di suolo realizzate da operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche su posteggio ed in forma itinerante ivi compresi i cosiddetti “spuntisti”, nonché dai produttori agricoli; tale agevolazione spetta per l'occupazione effettuata per lo svolgimento di tutti i mercati che si tengono sul territorio comunale;

 

- per le occupazioni di suolo realizzate con riferimento ad installazioni dello spettacolo viaggiante (a titolo esemplificativo reti elastiche, gonfiabili, giostre,...).

 

Le misure agevolative sopra indicate trovano applicazione con riferimento alle fattispecie ed ai periodi dell’anno per i quali l’esonero non risulti disposto da provvedimenti statali ancorchè adottati successivamente all'approvazione della presente deliberazione.

Le agevolazioni introdotte dal Comune con la presente deliberazione - fatto salvo quindi eventuali agevolazioni previste da norma statale - si applicano solo ai soggetti che alla data del 31/08/2020 risultano in regola con il pagamento della COSAP relativa all’anno 2019.

 


 

Esenzioni COSAP disposte da normativa nazionale:

 

- dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 per le imprese di pubblico esercizio di cui all' articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico ai sensi del D.L. 19/05/2020, n. 34 c.d. “Decreto Rilancio”, convertito in Legge 77/2020, art. 181, comma 1, modificato dal D.L. 14/08/2020 n.104, art. 109, comma 1, lett. a) convertito, comodificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

 

- dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 ai sensi del D.L. 19/05/2020, n. 34 c.d. “Decreto Rilancio”, comma inserito dalla legge di conversione 17/07/2020, n. 77 e successivamente modificato dall'art. 109, comma 1, lett. a-bis), D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

 


 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 26/03/2020

 

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione Comunale ha deciso di posticipare i termini di pagamento COSAP:

 

- ha disposto la sospensione del versamento con riferimento alle scadenze del 30 aprile (sia in caso di versamento in unica soluzione sia in caso di versamento prima rata in caso di pagamento rateale) e del 30 giugno (seconda rata in caso di pagamento rateale).

- I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020 (in caso di versamento rateale risulta di conseguenza fissata al 30 settembre 2020 la scadenza delle prime tre rate).

 

ovvero:

- pagamento in unica rata – sospesa scadenza del 30/04/2020

- pagamento rateale – sospese scadenze del 30/04/2020 e del 30/06/2020

- Il versamento può essere effettuato entro il 30/09/2020

 

Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi - art. 63 comma 2 lett. f) del d.lgs. 446/1997: 30/04/2020 - scadenza invariata

 

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