A partire da lunedì 4 maggio entra in vigore la nuova ordinanza della Regione Emilia-Romagna. Sabato 2 maggio alle 12 diretta Facebook del sindaco Roberto Solomita anche per rispondere alle domande dei cittadini.

 

Le misure contenute nell'ordinanza regionale in dieci punti

 

1. È consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio provinciale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale.


2. I tre cimiteri nel territorio comunale (Soliera, Limidi e Sozzigalli) riaprono con gli orari di apertura e le modalità di accesso pre-emergenza Covid-19. Da aprile a settembre: dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 18.30. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri (massimo 15 persone).


3. Riaprono parchi e giardini. Il sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.


4. Da mercoledì 6 maggio prende avvio il servizio di prestito libri a domicilio da parte della Biblioteca Campori. Dall'11 maggio ripartirà anche in Castello Campori la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio.


5. È consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto come (a titolo di esempio) ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale.


6. Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi.


7. Sono consentiti tutti gli spostamenti come definiti dall’art. 1 lett. a) del dpcm del 26 aprile 2020. Gli spostamenti per situazioni di necessità - come per esempio la 'spesa' - sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale. I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi.


8. Gli spostamenti per incontrare i "congiunti" sono consentiti solo in ambito regionale.


9. È obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.


10. Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti.

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