Il servizio è erogato presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48

L'autenticazione di firma (o sottoscrizione) consiste nell'attestazione da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma  è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione.

 

Cosa si può autenticare

L'autentica di firma è possibile per:

  • dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.)
  • istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio)
  • deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone

 

Chi la può chiedere

Può richiederla qualsiasi cittadino italiano o comunitario maggiorenne presentandosi personalmente allo sportello. Occorre essere muniti di un documento d'identità valido. 
Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore.

Per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore.

Per chi  non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne dà atto previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Il cittadino impossibilitato fisicamente a muoversi può chiedere l'autentica della firma a domicilio

 

Costo

Le autentiche di firma sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo (16,00 euro) e dei diritti di segreteria (0,50 cent.).

 

Tempi di rilascio

Immediato. Se si devono effettuare più di 5 autentiche di firma il tempo necessario è di 2/3 giorni

 

Informazioni utili

L'Ufficiale di Anagrafe è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il testo del documento non può quindi contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private, ..) né concretizzare una delega o procura.

Gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione (comprese le pensioni estere) devono essere in lingua italiana.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non prevedono l'autenticazione della firma.

 

Normativa di riferimento: D.P.R. 445/2000

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