Il servizio è erogato presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Garibaldi n. 48

Il tesserino viene rilasciato dai Comuni ai cittadini residenti,  e dalle Province ai cittadini stranieri e agli italiani residenti all'estero.

 

Procedura

Il richiedente deve presentarsi allo sportello di persona, con un documento d'identità valido.

 

Il tesserino è rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune da aprile al 30 marzo dell'anno successivo, alle condizioni di seguito elencate:

 

1) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI O DI UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DALLA QUALE RISULTI:

  • il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio;
  • il possesso del versamento annuale della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1, della legge 157/92 in corso di validità;
  • il possesso del versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92 in corso di validità;
  • di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata.

 

Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare:

  • di possedere il versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali e altri Tributi in corso di validità (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);
  • gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria 2017/2018;
  • di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA;

 

Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare:

  • di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.

 

2)  RICONSEGNA DEL TESSERINO RELATIVO ALL’ULTIMA STAGIONE VENATORIA SVOLTA, a norma dell’art. 39, comma 1, lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche.

  • A norma di legge il cacciatore deve restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell’esercizio dell’attività venatoria annuale e comunque non oltre il 15 aprile 2018.
  • Sono accettati e registrati tesserini anche oltre tale data ma il cacciatore incorre in sanzioni.
  • In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria 2018/2019 a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento all’autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri.

 

3) FIRMA DEL CACCIATORE sulla lista dei cacciatori del Comune.

 

Costo

gratuito

 

Notizie Utili

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/gestione-rilascio-tesserini-regionali-di-caccia

 

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