A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione Comunale ha introdotto agevolazioni con il Regolamento del Canone Unico per le OCCUPAZIONI SUOLO e per il CANONE MERCATALE.

 

OCCUPAZIONI SUOLO

Articolo 47 bis - Agevolazioni COVID relative al solo anno 2022

1. Al fine di “accompagnare” gli operatori economici nell’attuale fase di graduale ritorno all’ordinario a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tenuto conto del difficile periodo trascorso, si introducono – limitatamente all'anno 2022 – le seguenti misure agevolative:

a) esenzione del pagamento del canone sino al 30 giugno 2022 per le occupazioni di suolo realizzate da imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e alla Legge Regionale n° 14 del 26/07/2003;

b) esenzione dal pagamento del canone sino al 30 giugno 2022 per le occupazioni di suolo realizzate da attività artigianali che vendono per asporto e che effettuano il consumo sul posto (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio,...);

c) esenzione dal pagamento del canone sino al 30 giugno 2022 per le occupazioni di suolo realizzate da attività commerciali/artigianali in sede fissa e su aree pubbliche in strutture fisse (chioschi) per vendita merce/esposizione merce/spazi di attesa per la clientela;

d) esenzione dal pagamento del canone sino al 30 giugno 2022 per le occupazioni di suolo realizzate con riferimento ad installazioni dello spettacolo viaggiante (a titolo esemplificativo reti elastiche, gonfiabili, giostre, ecc.);

2. Le misure agevolative sopra indicate trovano applicazione con riferimento alle fattispecie ed ai periodi dell’anno per i quali l’esonero non risulti disposto da provvedimenti statali ancorché adottati successivamente all'approvazione del presente regolamento.

3. Le misure introdotte al precedente comma 1 operano sia con riferimento alle occupazioni di suolo già oggetto di precedente autorizzazione/concessione sia con riferimento alle nuove occupazioni di suolo ivi compresi gli eventuali ampliamenti necessari a garantire il distanziamento sociale .

 

CANONE MERCATALE

Articolo 63 bis - Agevolazioni COVID relative al solo anno 2022

1. Al fine di “accompagnare” gli operatori economici nell’attuale fase di graduale ritorno all’ordinario a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tenuto conto del difficile periodo trascorso, si introduce – limitatamente all'anno 2022 – la seguente misura agevolativa:

- esenzione dal pagamento del canone mercatale fino al 30 giugno 2022 per tutte le occupazioni di suolo realizzate da operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche su posteggio ed in forma itinerante ivi compresi i cosiddetti “spuntisti”, nonché dai produttori agricoli; tale agevolazione spetta per l'occupazione effettuata per lo svolgimento di tutti i mercati che si tengono sul territorio comunale.

2. La misura agevolativa sopra indicata trova applicazione con riferimento alle fattispecie ed ai periodi dell’anno per i quali l’esonero non risulti disposto da provvedimenti statali ancorché adottati successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

 


 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 10/03/2022 l’Amministrazione Comunale ha disposto il differimento al 30 settembre 2022 del termine di scadenza per il versamento dei Canoni di cui alla Legge 160/2019 commi 816 e 837 con riferimento alle seguenti occupazioni:

 

- occupazioni di suolo realizzate da imprese di pubblico esercizio di 27 somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e alla Legge Regionale n° 14 del 26/07/2003;

- occupazioni di suolo realizzate da attività artigianali che vendono per asporto e che effettuano il consumo sul posto (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio,...);

- occupazioni di suolo realizzate da attività commerciali/artigianali in sede fissa e su aree pubbliche in strutture fisse (chioschi), per vendita merce/esposizione merce/spazi di attesa per la clientela;

- occupazioni di suolo realizzate con riferimento ad installazioni dello spettacolo viaggiante (a titolo esemplificativo reti elastiche, gonfiabili, giostre, ecc.);

- occupazioni di suolo realizzate da operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche su posteggio ed in forma itinerante ivi compresi i cosiddetti “spuntisti”, nonché dai produttori agricoli.

 

Si ricorda che il termine di scadenza per il versamento del Canone Unico Patrimoniale per tutte le altre casistiche (es. componente esposizione pubblicitaria, … ) resta fermo al 31 marzo 2022.

 

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