Comune di Soliera
:: CONSIGLI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE

I CONSIGLI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE

A Soliera sono presenti dalla fine degli anni Ottanta, il Consiglio di Frazione di Limidi e il Consiglio di Frazione di Sozzigalli.

Nei primi mesi del 2003 sono stati nominati anche i Consigli di Quartiere del Centro Storico e dell'Appalto.

Il Consiglio Comunale, con la delibera n.25 del 31 marzo 2009, ne ha ampliato le prerogative, come emerge dal regolamento disponibile in calce.

COMPOSIZIONE

L'art. 11 del regolamento prevede che i consigli di frazione e di quartiere durino sino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio comunale, mentre l'art.12 prevede che l'elezione dei Consigli di frazione e di quartiere avvenga entro 180 giorni successivi all'elezione del Consiglio Comunale, pertanto non sono attualmente insediati i Consigli di frazione e di quartiere.

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la costituzione, l’ordinamento ed il funzionamento degli organismi di partecipazione della Città di Soliera ed i rapporti tra essi e l’Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Finalità

Il Comune di Soliera, in attuazione di quanto previsto dal titolo II del vigente Statuto Comunale, promuove la costituzione di organismi di partecipazione diretta dei cittadini all’amministrazione locale, al fine di:

1. promuovere la democrazia partecipativa favorendo il concorso della comunità al processo di formazione delle decisioni, allo svolgimento ed al controllo delle attività pubbliche;
2. consolidare e diffondere il principio della solidarietà, intesa anche come fattore di aggregazione sociale;
3. contribuire attivamente alla migliore gestione del patrimonio pubblico e delle risorse collettive.

TITOLO II

Organi: costituzione e funzionamento

Art. 3 – Organi di partecipazione della frazione e del quartiere

Le frazioni di Limidi e di Sozzigalli ed i quartieri “Capoluogo” ed “Appalto” costituiscono zone del territorio comunale caratterizzate da forte identità storica, territoriale e religiosa e da una originale ed intensa attività sociale.
Il Comune di Soliera, al fine di conservare e far crescere la presenza di queste comunità, promuove la costituzione di organi rappresentativi delle stesse per la partecipazione all’amministrazione del Comune denominati consigli di frazione e di quartiere.
Per le finalità di cui al comma precedente sono istituiti:

- il Consiglio di Frazione di Limidi (in rappresentanza dei residenti iscritti/ iscrivibili nelle sezioni elettorali nn. 9, 10, 11);
- il Consiglio di Frazione di Sozzigalli (in rappresentanza dei residenti iscritti/ iscrivibili nella sezione elettorale n.13);
- il Consiglio di Quartiere del Capoluogo
- il Consiglio di Quartiere di Appalto

Ciascun consiglio di frazione e di quartiere presieduto dal Presidente eletto in seno a ciascun consiglio nel corso della prima seduta.
E’ istituita la conferenza dei Presidenti.

Art. 4 – Composizione

I consigli di frazione e di quartiere hanno la seguente composizione:
Consiglio di quartiere del capoluogo: n. 12 consiglieri di cui 8 in rappresentanza della maggioranza consigliare e 4 in rappresentanza della minoranza consigliare.
Consiglio di frazione di Limidi: n. 9 consiglieri di cui 6 in rappresentanza della maggioranza consigliare e 3 in rappresentanza della minoranza consigliare.
Consiglio di frazione di Sozzigalli: n. 6 consiglieri di cui 4 in rappresentanza della maggioranza consigliare e 2 in rappresentanza della minoranza consigliare.
Consiglio di quartiere di Appalto: n. 6 consiglieri.di cui 4 in rappresentanza della maggioranza consigliare e 2 in rappresentanza della minoranza consigliare.

Art. 5 – Attribuzioni

I consigli di frazione e di quartiere esercitano, nell’interesse della comunità di riferimento e nel rispetto del proprio ambito territoriale, funzioni consultive, propositive, conoscitive e d’iniziativa nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Esercitano, altresì, funzioni di verifica dell’attuazione ed esecuzione degli atti dell’Amministrazione Comunale interessanti le singole frazioni e/o quartieri ed attuano iniziative di promozione e crescita della partecipazione ricercando, autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi.

Art. 6 – Funzioni consultive

L’Amministrazione Comunale è tenuta a richiedere il parere preventivo, non vincolante, dei consigli di frazione e di quartiere nella fase di definizione dei seguenti atti:

1. Statuto Comunale
2. Bilancio di previsione
3. Conto consuntivo
4. Strumenti di pianificazione urbanistica e piani attuativi riguardanti il territorio di competenza
5. Programma triennale delle opere pubbliche
6. Progetto di opere pubbliche riguardanti il quartiere e la frazione
7. modalità di gestione dei servizi
8. Promozione e sostegno delle libere forme associative presenti sul territorio di competenza
9. Costituzione, partecipazione e recesso da forme associative quando la scelta dell’Amministrazione sia destinata ad avere ricadute rilevanti sul territorio della frazione o del quartiere.

Il parere deve essere reso in forma scritta entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta inoltrata dal Responsabile del Procedimento.
Su parere motivato del Responsabile del Procedimento o del Segretario Comunale, in casi d’urgenza, il termine di 30 giorni può essere ridotto; in casi eccezionali, qualora il differimento dell’adozione del provvedimento comporti pregiudizio per l’efficienza dei servizi e/o danno per la pubblica amministrazione, l’Amministrazione Comunale può prescindere dalla richiesta di parere preventivo sempre su parere motivato del Responsabile del Procedimento o del Segretario Comunale. In tale caso il responsabile del procedimento è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio di frazione o di quartiere interessato l’adozione dell’atto ed a trasmettergliene copia.
Dei pareri resi deve essere dato atto nel provvedimento conclusivo. Nello stesso provvedimento deve essere obbligatoriamente controdedotto l’eventuale parere sfavorevole espresso dal Consiglio di frazione o di quartiere interessato.
Il parere può essere assunto dall’Amministrazione anche attraverso l’audizione dei rappresentanti del consiglio di frazione o di quartiere.
Art. 7 – Funzioni propositive

I consigli di frazione e di quartiere esercitano, nelle stesse materie di cui all’art. 6 comma1, funzioni propositive facendo pervenire al Sindaco appositi atti scritti.
Sulla base delle proposte presentate dai consigli di frazione e di quartiere l’Amministrazione Comunale predispone specifici piani d’intervento da discutere con il consiglio di frazione o di quartiere proponente.

Art. 8 – Funzioni conoscitive e d’iniziativa

Il Presidente ed il Consiglio di frazione e di quartiere, possono presentare interrogazioni, mozioni e petizioni al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta ed alle Commissioni comunali.
Le interrogazioni, mozioni e petizioni devono essere presentate per iscritto all'ufficio protocollo del Comune ed indirizzate all'organo cui sono rivolte.
Alle interrogazioni e petizioni deve essere fornito, di norma, un riscontro scritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento. Le mozioni devono essere esaminate e discusse, di norma, entro 40 giorni dal ricevimento.

Art. 9 - Funzioni di verifica

Nelle materie di cui all’art. 6 comma 1, il Consiglio di frazione e di quartiere svolge attività di verifica in base alle informazioni e documentazioni inviate o richieste agli uffici, con l'eventuale collaborazione del personale del Comune, previo accordo con il Responsabile di settore competente.

Art. 10 - Consultazione dei cittadini

Il Consiglio di frazione e di quartiere può promuovere autonomamente sul proprio territorio forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente alle questioni ritenute di rilevante interesse per la propria comunità.
Art. 11 – Costituzione e rinnovo

I consigli di frazione e di quartiere sono eletti dal Consiglio Comunale sulla base di candidature presentate con le modalità stabilite dal presente regolamento.

I consigli di frazione e di quartiere durano sino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio comunale.
Ogni cittadino italiano che abbia compiuto i 16 anni d’età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, residente nella frazione ed ogni cittadino straniero, che, regolarmente soggiornante in Italia, abbia il medesimo requisito dell’età e risieda nella frazione può essere candidato alla carica di consigliere di frazione o di quartiere.
Non possono ricoprire la carica di consigliere di frazione o di quartiere coloro che ricadono in una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale, ai sensi del capo II dei Titolo III dei d. lgs. 267/2000.
Non possono, in ogni caso, essere eletti consiglieri di frazione o di quartiere:

i Deputati e i Senatori;
i Consiglieri regionali e provinciali;
i Consiglieri e gli Assessori comunali di Soliera;
i presentatori delle candidature a Consiglieri di frazione e di quartiere.
Per lo svolgimento della funzione di consigliere di frazione o di quartiere non prevista alcuna indennità.
La prima seduta del Consiglio di frazione e di quartiere convocata e presieduta dal Sindaco.

Art. 12 – Elezione

L’elezione dei Consigli di frazione e di quartiere avviene entro 180 giorni successivi all’elezione del Consiglio Comunale con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il Consiglio Comunale elegge, a scrutinio segreto, i membri di ciascun Consiglio di frazione e di quartiere sulla base di apposite liste di candidati predisposte d'intesa con i gruppi consigliari.

Per garantire l'effettiva rappresentanza della minoranza consigliare, i componenti del Consiglio di frazione e di quartiere sono eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente i candidati indicati dai gruppi consigliari di maggioranza e l'altra comprendente i candidati indicati dai gruppi consigliari di minoranza.

Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i Consiglieri comunali di maggioranza votano i candidati inseriti nella "lista di maggioranza", mentre i Consiglieri comunali di minoranza votano i candidati inseriti nella "lista di minoranza".

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di rappresentanti assegnati alla maggioranza ed alla minoranza.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

I Consiglieri di frazione e di quartiere entrano in carica dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune della deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ha proceduto all'elezione.

Entro 3 giorni dall'inizio della pubblicazione, copia del verbale è notificata, tramite la Segreteria generale, al Responsabile preposto. Entro lo stesso termine e con lo stesso tramite il Sindaco notifica l'atto agli eletti.


Art. 13 – Presentazione delle candidature

Il Sindaco, entro 120 giorni successivi all’elezione del Consiglio comunale, con manifesti da affiggere per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio e sul territorio comunale, informa i cittadini delle modalità per la presentazione dei nominativi da candidare a Consiglieri di frazione e di quartiere. Le segnalazioni devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune entro 30 giorni dalla data di affissione del manifesto all'Albo pretorio.
Le segnalazioni presentate devono essere corredate, per ciascun candidato, da un curriculum personale, da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del presente regolamento, dalla indicazione del Consiglio di frazione o di quartiere per il quale si propone la candidatura e dalla sottoscrizione di 10 elettori della frazione o del quartiere per il cui consiglio ci si candida.
In caso di dimissioni, di morte o di decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per assenza ingiustificata a n. 5 sedute consecutive, di uno o più Consiglieri, il Consiglio Comunale, preso atto delle dimissioni o dell'avvenuta decadenza, procede, su proposta del Sindaco, alla surrogazione con nuovi Consiglieri scelti fra i candidati segnalati e non inclusi nelle precedenti elezioni.

Art. 14 – Presidente: elezione e prerogative

Durante la prima seduta il Consiglio di frazione e di quartiere elegge nel proprio seno, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati espressi in forma segreta, il Presidente del Consiglio di frazione o di quartiere ed il Vice Presidente.
Il Presidente entra in carica al momento dell’elezione e cessa dalla carica al momento della proclamazione o della nomina dei nuovi consiglieri da parte del Sindaco, per dimissioni, morte o revoca espressa votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Il Presidente rappresenta il Consiglio di frazione e di quartiere, riferisce al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed ai singoli assessori sui problemi e sui bisogni espressi dalla frazione e dal quartiere, è invitato permanente alle sedute pubbliche del Consiglio comunale.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, coordina e verifica gli interventi necessari all’attuazione delle deliberazioni del consiglio, cura la trasmissione dei relativi verbali dell’Amministrazione Comunale. In assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze.

Art. 15 – Segretario e prerogative

Durante la prima seduta il Consiglio di frazione o di quartiere incarica tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, il Segretario che provvede alla redazione dei verbali delle sedute che sottoscrive insieme al Presidente.
Art. 16 – Funzionamento

Le sedute dei Consigli di frazione o di quartiere sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 3 giorni dalla data della riunione. L’avviso deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della seduta e l’ordine del giorno.
Le riunioni del consiglio di frazione o di quartiere sono pubbliche.
Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio ogni volta che lo richieda un terzo dei componenti e, comunque, almeno due volte l’anno.

Art. 17 – Conferenza dei Presidenti

La conferenza dei presidenti dei Consigli di frazione e di quartiere ha il fine di favorire il confronto ed il coordinamento tra i quattro presidenti e l’Amministrazione Comunale.
La conferenza dei presidenti si riunisce su iniziativa dell’Amministrazione o dei singoli Presidenti ed è convocata dal Sindaco o dall’Assessore delegato che ne coordina i lavori.

Art. 18 - Diritto all'informazione

I membri del Consiglio di frazione e di quartiere hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende e dagli enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie, le informazioni e copie degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto della D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche. I Consiglieri stessi sono tenuti al segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 19 - Sede del Consiglio di frazione e di quartiere

I Consigli di frazione e di quartiere hanno sede in locali individuati dai Consigli stessi, con l'eventuale supporto dell'Amministrazione comunale.
Le sedi, oltre alle riunioni dei Consiglio di frazione e di quartiere, possono essere utilizzate per la convocazione di pubbliche assemblee della cittadinanza della frazione e del quartiere.
Nell'eventualità in cui le assemblee di frazione e di quartiere non possano svolgersi presso le sedi dei rispettivi Consigli e non vi siano locali dell'Amministrazione comunale a tal fine disponibili, l'Amministrazione stessa provvede a reperire locali di idonea capienza.